Diritto Internazionale

Debellatio, Sovranità, Ripristino delle Funzioni di Governo?

Il . Inserito in Pareri e Commenti

Molti "Giuristi" di grande livello, affermano che il "Diritto Internazionale" NON ESISTE, ovvero sarebbero funzionali tutte quelle "convenzioni" e quei "trattati", stipulati tra due o più Stati, che gli stessi rispettano e mantengono vivi, fino ad eventuale sospensioni, sanzioni, "rottura dei rapporti Diplomatici", od altre attività ancora peggiori. Tale ipotesi sembrerebbe limitativa, specialmente per tutto quello che è stato fatto per la difesa dei Diritti dell'uomo, nonchè per il continuo lavoro delle Nazioni Unite verso i problemi dell'umanità, compresi gli interventi nelle aree maggiormente svantaggiate e di guerra.

Ma chi può stabilire i parametri secondo i quali la Comunità Internazionale può avere rapporti con una "Nazione", ovvero chi può decidere se la stessa può essere considerata effettivamente uno Stato oppure no? 
Nel 1900 le regole sono state fissate dalla Convenzione di Montevideo sui diritti e doveri degli Stati; detta, firmata a Montevideo (Uruguay) il 26 dicembre 1933, in occasione della VII Conferenza internazionale degli Stati americani, stabilisce determinate "regole" per la convivenza pacifica tra gli Stati. Precisamente in questa Convenzione fu sottoscritta, dal Presidente Americano Franklin D. Roosevelt e dal Segretario di Stato Cordell Hull, la più nota "Politica del buon vicinato" (Good Neighbor Policy), che impediva l'intervento delle forze armate statunitensi negli affari interni con gli altri Stati americani.
Questo fu il primo tentativo diplomatico di “Politica del buon vicinato” teso ad invertire la rotta dell'espansione "imperialista statunitense", determinata dalle politiche portate avanti dal predecessore Theodore Roosevelt. La Convenzione fu firmata da 19 Stati (3 con riserva).
L'articolo n°1 è il più conosciuto, ed è quello che fissa quattro norme fondamentali per gli Stati firmatari, norme rilevanti ai fini dell'assunzione di personalità giuridica internazionale, ovvero la contestuale presenza di:

  • una popolazione permanente; 

  • un territorio definito;

  • un potere di governo esclusivo;

  • la capacità di intrattenere rapporti con altri Stati.

Inoltre, il primo paragrafo del terzo articolo, dichiara esplicitamente che l'esistenza politica di uno Stato è indipendente dal riconoscimento degli altri Stati.

Dalla Italiana Enciclopedia Treccani leggiamo: Stato. Diritto internazionale
Ente dotato di potestà territoriale, che esercita tale potestà a titolo originario, in modo stabile ed effettivo e in piena indipendenza da altri enti.
In dottrina, la nozione internazionalistica di Stato è stata variamente ricostruita, dalla concezione che identifica lo Stato con l’ordinamento giuridico (H. Kelsen), a quella – accolta anche nell’art. 1 della Convenzione di Montevideo del 1933 sui diritti e doveri degli Stati – secondo cui lo Stato è costituito da tre elementi: popolo, territorio e potere di governo, o sovranità (G. Morelli). Altri rileva che gli Stati, pur essendo enti complessi – apparentemente assimilabili alle persone giuridiche di diritto civile – sono in realtà, per il diritto internazionale, ciò che le persone fisiche sono per il diritto interno: persone ‘date’ o ‘reali’, costituenti la base sociale della comunità internazionale, così come gli individui sono base sociale delle comunità nazionali (G. Arangio-Ruiz); in tale accezione, lo Stato è un ente non determinato ma presupposto dal diritto internazionale, e la cui persona materiale consiste in un’organizzazione governativa indipendente, il popolo e il territorio configurandosi quali elementi esterni, sebbene collegati, alla persona dello Stato e di essa non costitutivi ma, al più identificativi. In effetti, nel concreto atteggiarsi delle relazioni tra Stati (Comunità internazionale), viene rilievo, più che lo Stato-comunità, lo Stato-apparato.
Personalità internazionale dello Stato. - Indipendentemente dalla nozione accolta, è da tutti ammesso che lo Stato è automaticamente soggetto del diritto internazionale (Personalità internazionale), qualità che gli deriva non da un atto costitutivo della personalità, come è per le persone giuridiche di diritto interno, ma dalla mera esistenza (principio di effettività). Desuete sono infatti le teorie secondo cui lo Stato acquisterebbe personalità internazionale in conseguenza del riconoscimento da parte di altri Stati (Riconoscimento di Stati e di governi).
Irrilevante per la persona dello Stato è l’esiguità del territorio e del popolo, i cosiddetti ministati dovendosi considerare Stati a tutti gli effetti. Viceversa, il titolo originario della potestà territoriale e il requisito dell’indipendenza impediscono di includere nella nozione gli Stati membri di Stati federali e gli enti territoriali minori (come le regioni), pur se intrattengano relazioni sul piano internazionale e siano eventualmente dotati, in base al diritto interno costituzionale, del potere di stipulare accordi internazionali (Trattati).
Estinzione dello Stato. - Mutamenti costituzionali di governo, come pure variazioni quantitative del territorio e della popolazione non incidono sulla persona dello Stato. Questa può invece estinguersi in conseguenza di mutamenti rivoluzionari che comportino radicali trasformazioni politiche e dell’organizzazione di governo, o per la perdita totale della potestà sul territorio (a seguito di smembramento, fusione, annessione-incorporazione e, in passato, debellatio), ciò che può dar luogo a fenomeni successori tra Stato preesistente e nuovo Stato (Successione tra Stati).
È pertanto da ritenere che la personalità internazionale dei governi in esilio – come quelli formatisi nel corso della seconda guerra mondiale, in rappresentanza dei paesi occupati dalla Germania – abbia a fondamento una finzione giuridica, motivata da ragioni politiche e dalla prospettiva del riacquisto della potestà territoriale effettiva. L’estinzione dello Stato non si produce, infine, per la temporanea impossibilità di esercitare il controllo su parte del territorio nazionale a causa di una guerra civile (Insorti); né tale effetto sembra conseguire dall’incapacità, anche prolungata, delle autorità statali di esercitare le ordinarie funzioni pubbliche in ragione di conflitti interni, estrema povertà o altre cause (cosiddetti “failed states”, rispetto ai quali è invalsa la prassi dell’assistenza internazionale per favorire il ripristino delle funzioni di governo)."
 

La Svizzera fa propri alcuni di questi principi, ma sancisce anche che "un entità politica non ha bisogno di essere riconosciuta per divenire uno Stato, né questo ha l' obbligo di riconoscerne un altro. L' essere riconosciuto non è un requisito sufficiente per fondare uno Stato, né l'assenza lo abolisce". 

Pur non di meno, volendo soltanto proporre delle "alternative logico-giuridiche attendibili" in queste considerazioni, a favore dell'Istituzione che ospita questo articolo, occorre innanzitutto operare una ricostruzione storica:

1) il Sovereign Order of Saint John of Jerusalem fu fondato dal Beato Gerardo de Saxo, in seguito alla prima crociata, ed ottenne la propria Indipendenza e Sovranità con la bolla papale "Pie Postulatio Voluntatis" di papa Pasquale II il 15 febbraio 1113. 

2) Perduti i possedimenti in Terra Santa, i Cavalieri migrarono nell'isola di Cipro, quindi riuscirono a stabilirsi nell'isola di Rodi, sulla quale, esercitando anche la Sovranità sul territorio quale "Stato", non solo come "Ordine Equestre Religioso-Nobiliare", governarono in maniera assoluta per oltre 200 anni.

3) Il 1 Gennaio 1523, i Cavalieri sopravvissuti all'assedio dei musulmani capeggiati dall'Imperatore Ottomano Solimano il Magnifico, abbandonarono Rodi e, dopo 7 anni cioè nel 1530, ottennero la concessione dell'Isola di Malta da Carlo V°. Conseguentemente il Sovrano Ordine tornarono ad esercitare nuovamente la Sovranità piena ed assoluta, anche sul territorio di Malta, quale Stato indipendente fino al 1798.

4) Nel 1607 al Gran Maestro, venne riconosciuto lo status di Reichsfürst (Principe del Sacro Romano Impero) e nel 1630 venne confermato dal Papa al grado ecclesiastico pari a quello di un Cardinale, con il titolo di Sua Altezza Eminentissima, riflettendo entrambe le qualità che lo qualificano come un vero Principe della Chiesa.

5) Quando Napoleone costrinse i Cavalieri ad abbandonare l'isola di Malta nel 1798, il Sovrano Ordine in pratica potrebbe essere stato "considerato" oggetto di "debellatio", però in tale eventuale posizione non si sarebbero certamente potuti trovare gli oltre 400 Cavalieri e Dignitari che, ponendosi al servizio del proprio protettore, lo zar Paolo I° in San Pietroburgo ed ivi continuando attività di governo dell'Ordine unitamente al Gran Priorato di Russia, mantenevano la Sovranità in "esilio".

6) Successivamente, con il trattato di Amiens (1802), viene nuovamente specificata e confermata per l'Ordine sia l'Indipendenza che la Sovranità. Bisogna anche considerare a tal proposito il fatto che il mancato adempimento di detto trattato, con la mancata restituzione quindi dell'isola di Malta ai Cavalieri, altresì mai annullato, pone quei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme a tutti gli effetti come "Stato in esilio" che, ottenuto ed occupato un territorio, potranno espletare in ogni pienezza i propri diritti, le proprie funzioni ed ogni prerogativa "statuale".

 7) La Sentenza del Tribunale Cardinalizio del 23 gennaio 1953, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Vaticano, Acta Apostolicae Sedis, n. 15 del 30 novembre 1953, ripresa nella Sentenza della Magistratura Italiana del 25 giugno 1955, ha stabilito che lo SMOM (rifondazione nella lingua italiana da parte di S.S. Papa Pio VII° del 1803 dell'Ordine Militense), comunemente identificato quale "personalità giuridica di diritto internazionale", in forma impropria senza territorio, in effetti NON sarebbe un soggetto di diritto internazionale in tutto uguale ad uno Stato Estero, bensì un Ente Vassallo della Santa Sede; venne invece acclarato, sempre nella Sentenza della Magistratura Italiana, che il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme (SOSJJ) era il diretto e legittimo erede dell'Ordine fondato da Fra Gerardo a Gerusalemme.

8) Le sentenze arbitrali del 2013 e 2014 hanno confermato i diritti del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme *World Confederation* ed in particolare la continuità storica dei Cavalieri che dal 1113 mantengono l' Indipendenza e la Sovranità appunto dell'Ordine Equestre.

9) Relativamente al territorio, il 21 gennaio 1821 l'ammiraglio della Flotta Russa dello zar Alessandro I°, Fabian Gottlieb Thaddeus von Bellingshausen [in russo: Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен - Faddej Faddeevič Bellinsgauzen?(Saaremaa, 20 settembre 1778Kronštadt, 13 gennaio 1852)], avvistò l'isola cui fu posto il nome di Pietro I° e 7 giorni dopo, il 28-01-1821, l'isola di Alessandro I°, connessa con la terraferma tramite la banchisa. In effetti aveva già avvistato l'antartide il 26 gennaio 1820 attraversò il Circolo Polare Antartico, il primo attraversamento dopo quello di Cook del 1773, infatti dai diari di bordo risulta che il giorno seguente arrivò a 20 miglia appunto dall'Antartide, e tutto ciò, secondo il diritto della navigazione, poneva lo scopritore quale "conquistatore", e conseguentemente "titolare di ogni diritto di possesso", del territorio scoperto. Tutto il continente antartico, per tale principio, era già stato "occupato", conquistato e rivendicato! 

10) Il Trattato Antartico (1 dicembre 1959) è una "convenzione" sottoscritta da 45 Stati, i quali hanno, nel loro interesse, stabilito delle regole. E' chiaro che lo stesso NON potrà mai essere posto in essere agli "eredi" dello scopritore, a quanti ne hanno diritti conseguenti diretti od indiretti, etc. Altresì, nulla potrà mai essere obiettato agli Stati che non hanno sottoscritto il trattato e men che meno quelli che NON sono stati mai invitati a partecipare alla trattazione delle regole e delle risoluzioni opportune per il territorio in questione. Da qualche anno, tutto il continente, inizia ad essere stabilmente abitato (5/10.000 persone di ogni nazionalità, tra ricercatori, operai, tecnici, militari, etc.), nonchè da circa 40.000 turisti che ogni anno, nel periodo estivo, viaggiano con circa 80 agenzie specializzate. Anche il clima, in certe zone, ha raggiunto temperature adeguate alla vita dell'uomo (oltre i 10° con punte fino ai 17,5°).

Concludendo, l'antartide sarà il nuovo mondo per l'uomo del terzo millennio? ....... per i posteri ....... sarà giustizia!

 (A.G.)