Costituzione

Costituzione del Principato di New Malta

Il . Inserito in Stato

 

       
   Preambolo  
 

Le Origini e le gesta dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, da oltre 900 anni hanno riempito i libri di storia e non potranno mai essere dimenticate dall’umanità. Dopo i possedimenti nel Regno di Gerusalemme, quindi del Krak e del Margat, della difesa di San Giovanni d’Acri, del riposo a Cipro, della conquista di Rodi, dell’abbandono di Malta, dell’ospitalità a San Pietroburgo e di circa 200 anni di esilio in ogni Nazione, oggi i Cavalieri sono chiamati nuovamente a raccolta per essere una cosa sola, una unica entità in tutto il mondo a difesa dei valori dell’uomo!

Per questo il S.O.S.J.J.  cerca sempre l’aggregazione con tutti gli altri Confratelli e, con questa speranza, offre e promette di offrire sempre la riunificazione dell’antico Sovrano Ordine Giovannita. E’ altresì tale desiderio che ha spinto il S.O. ad accettare la donazione dell’isola di New Malta (ex Burke Island) affinchè, da questo Principato,  possano ripartire gli insegnamenti dei Cavalieri per l’uomo del III° millennio.

Quindi, prima di ogni cosa, vogliamo ricordare che:

  • la Nostra Storia ci insegni a rispettare le gesta dei Padri, anche negli errori, per non ri-commetterli;
  • il Signore ha voluto donare la Sovranità all’Ordine oltre 900 anni fa, è per noi imperativo difendere l’autodeterminazione dei popoli e delle culture perché ciò significa lottare per la libertà;
  • il rispetto delle altrui opinioni, di una diversa Fede Religiosa o di uno stile di vita dissimile è segno di fratellanza, carità, condivisione e comprensione: la Divina Misericordia dirigerà il nostro cammino;
  • le Leggi non sono state scritte per essere imposte, ma devono essere rispettate per il bene comune e soprattutto per l’amore verso il prossimo;
  • difendere gli altrui diritti, beni, valori e passioni, significa difendere e lottare per i propri: senza di questi sentimenti l’uomo non può affermare di essere tale!

La Carta Costituzionale sia ausilio di ogni Cittadino, per essere parte integrante ed essenziale del Principato!

Il Popolo del Principato di New Malta, ovunque nel mondo, indipendente e libero, nell’esercizio della propria piena  sovranità, perseveri nella difesa dei valori umani quali la libertà, la democrazia, la fede, la giustizia, la cultura ed il progresso sociale, mantenendo relazioni pacifiche e diplomatiche con tutti i popoli della terra preservando e garantendo un ambiente vivibile adeguato alle generazioni future, donando altresì il proprio contributo ed il proprio ausilio a tutte le cause comuni dell’umanità: “Pro Fidei et Pro Obsequium Hominum”.

S.A.S. il principe Regnante Gran Maestro





 

 
 

Carta Costituzionale

 

Prima parte: Principi Generali

 

ARTICOLO 1

Il Principato di New Malta, è stato formalmente creato e determinato il 15 febbraio 2013, “motu proprio”, con atto di indipendenza in pari data, dal Principe Gran Maestro del “Sovereign Order of Saint John of Jerusalem”, *World Confederation*, quale Stato Monarchico Costituzionale, Magistrale, su base democratica e parlamentare, Sovrano, indipendente, libero, con notifica alle N.U.

 

ARTICOLO 2

S.A.E. il Gran Maestro, ha con tale atto chiuso la mai eseguita restituzione, sancita con il Trattato di Amiens del 1802 dell'isola di Malta ai Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, attraverso la sostituzione del territorio ricevuto in donazione dell'Isola di New Malta, ex Burke Island, attestando così ogni trascorso storico da oltre 900 anni del S.O. Si specifica che il Sovrano Ordine ed il Principato, entrambi soggetti di diritto pubblico internazionale, sono indissolubilmente uniti nella persona del Gran Maestro.

 

ARTICOLO 3

Il S.O.S.J.J., World Confederation, Cavalieri di Cipro, di Rodi, di Malta e di San Pietroburgo, riprende dal proprio territorio restituito, il Principato di New Malta, i propri compiti diplomatici, militari (senz'armi per la pace), filantropici, assistenziali e sanitari, religiosi-laicali (aperti al dialogo secondo gli insegnamenti di Papa San Giovanni Paolo II°), nobiliari, tradizionalmente cavallereschi, difendendo i valori ed i diritti dell’umanità. Il Principato è una monarchia costituzionale su base democratica, per la natura Magistrale dell’Ordine; il potere dello Stato è incardinato nel Principe Regnante, il popolo partecipa attivamente in conformità alle disposizioni della presente Costituzione.

 

ARTICOLO 4

Il Principato di New Malta dichiara di aderire alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 e seguenti, alla Convenzione Internazionale dell'Aia (1899 e 1907), al Trattato Antartico del 1959 (con espressa esclusione dell’art.IV), e all’atto finale della Conferenza di Helsinki del 1975, riguardante l'autodeterminazione dei popoli. Aderisce alla Convenzione dell’Aia del 1961, alle Convenzioni di Vienna del 1961 e 1963, alle Convenzioni di New York del 10.6.1958 ed a quello del 2.12.2004. E’ uno Stato pacifico, smilitarizzato, neutrale ed inviolabile che aborrisce la guerra ed ogni forma di violenza.

 

 

ARTICOLO 5

Specificata la posizione relativa ai due soggetti di diritto pubblico internazionale, che esercitano le prerogative della loro Sovranità, indissolubilmente unite nella figura del Principe Regnante - Gran Maestro, il Governo è retto da norme democratiche: tutti gli uomini di buona volontà possono presentare domanda di adesione al S.O., i cittadini del Principato vi possono essere ammessi di diritto, tutti avranno facoltà di candidarsi ed essere eletti al Gran Consiglio, al Consiglio Magistrale, alle istituzioni, ai comitati, alle commissioni, e quanto la presente Costituzione e le Leggi complementari indicheranno.

 

ARTICOLO 6

Date le particolari attività filantropiche, nonché di assistenza, di volontariato, di comunione per la difesa dei diritti umani e per la pace, dei Cittadini del Principato negli Stati del mondo che vorranno condividere gli stessi ideali di fratellanza, a livello internazionale potranno essere “edificati” Priorati, Balivati, Commanderie, ed anche Associazioni, Organizzazioni ed Enti, dipendenti dal S.O., oltre chiaramente agli uffici ed alle istituzioni proprie di ogni Governo.

 

ARTICOLO 7

Il Principato di New Malta, restituendo alla storia i legami ed i simboli delle gesta trascorse, adotta la bandiera storica con Croce bianca latina in campo rosso, con la particolare identificazione, posta al centro, dell’aquila bicipide coronata che reca sul petto la croce bianca ottagona in capo rosso, e che tiene nella zampa destra la spada mentre, nella sinistra, il globo. Però lo Stato mantiene anche tutte le bandiere storiche del passato, cioè: la Croce bianca latina in campo rosso (con o meo, al centro la corona reale), quindi la Croce bianca ottagona (bizzantina detta delle 8 Beatitudini, sormontata o meno dalla corona reale) in campo rosso e la Croce bianca ottagona (bizzantina detta delle 8 Beatitudini, sormontata o meno dalla corona reale) in campo nero. Il Cerimoniale di Stato è delegato a regolamentare i modi, i luoghi, i tipi ed i tempi delle esposizioni.

 

ARTICOLO 8

Lo stemma del Principato si identifica con la parte finale del vissuto dal Sovrano Ordine: la coronata aquila bicipite reca sul petto la croce bianca ottagona in campo rosso dei Cavalieri, tiene nella zampa destra la spada e nella sinistra il globo, l’aquila è sovrastata dal manto principesco cui sono legate le insegne degli altri Ordini giovanniti incorporati nella confederazione, tutto sostenuto dalla Croce bizzantina delle Beatitudini, di colore rosso sangue.

 

 

ARTICOLO 9

Il Sovereign Order of Saint John of Jerusalem sin dalle sue origini aveva abbracciato la Croce delle Beatitudini, adottata dalla Repubblica Amalfitana del tempo, alla quale veniva anche assegnata la particolarità delle 8 lingue di provenienza dei Cavalieri. Volendo ripristinare i valori e le tradizioni del passato, il Principato determina le “lingue” che da oggi saranno partecipi della gloria dei Cavalieri:

 

  1. Lingua di Spagna;
  2. Lingua di Francia;
  3. Lingua di Russia *;
  4. Lingua di Italia;
  5. Lingua di Germania;
  6. Lingua di Inghilterra;
  7. Lingua di Portogallo;
  8. Lingua di Cina *.

 

Le attuali  “lingue parlate”, ovvero gli atti e i documenti legislativi, esecutivi ed amministrativi, vengono redatti  in l’italiano, spagnolo ed inglese.

 

ARTICOLO 10

Sono Cittadini del Principato: tutti i Cavalieri del SOSJJ a partire dal 1988, i loro parenti fino alla terza generazione, che ne faranno domanda e/o chiederanno i documenti anagrafici; i nati: jure soli, quelli delle rappresentanze diplomatiche, dei territori di missioni, degli eventuali campi profughi organizzati dal S.O.; i volontari, gli uomini di buona volontà, chi condivide i valori e gli ideali di pace, che ne volessero chiedere la Cittadinanza al Consiglio Magistrale, qualora poi da questo accolta. Possono altresì presentare domanda di cittadinanza gli apolidi, motivandone adeguatamente la richiesta, donando altresì attività di volontariato all’umanità, per un tempo stabilito.

 

ARTICOLO 11

Il Governo del Principato è formato da:

  1. A.S. il Principe, Capo di Stato, S.A.E. il Gran Maestro del S.O.S.J.J.;
  2. EE., i Vice-Presidenti, Luogotenenti del S.O.S.J.J.;
  3. E. il Segretario di Stato, Gran Balì d’Ambasceria del S.O.S.J.J.;
  4. il Gran Consiglio: composto dai delegati delle Lingue, degli Stati e degli organismi internazionali, in un numero massimo di 20 membri eletti tra i cittadini del Principato;
  5. il Consiglio Magistrale: formato da un massimo di 40 membri (camera alta) eletti tra i cittadini del Principato;
  6. gli organismi Giudiziari, sempre organi autonomi ed indipendenti, composti dalla Camera Civile e Penale, dalla Camera Arbitrale e dalla camera dei Diritti e dei Doveri, dalla Corte di Appello e dalla Corte Suprema di Giustizia;
  7. le istituzioni, i comitati, le commissioni che dovessero essere necessarie per la organizzazione amministrativa ed operativa dello Stato.

Per particolari argomenti o problematiche di speciale interesse, il Gran Maestro può convocare i Vice-Presidenti, il Segretario di Stato, i Presidenti dei Consigli e degli organismi Giudiziari, nonché eventuali esperti per un “Consiglio Straordinario di Stato”.

 

ARTICOLO 12

La Fede ufficiale professata è la Religione Cristiana Cattolica ed Apostolica della Santa Romana Chiesa. Sulla scorta degli insegnamenti del Signore nostro Gesù Cristo, dei Santi, dei Beati e per la testimonianza di Papa San Giovanni Paolo II°, nel Principato dovrà sempre essere vigente il reciproco rispetto di tutte le Religioni, dei propri simboli di cadauna, dei costumi, degli usi, etc. Il dialogo interreligioso dovrà essere considerato come la conquista dell’uomo avvicinarsi a Dio, comunque conosciuto, nei modi, nei tempi e nelle forme, ad ognuno comprensibile, secondo le proprie usanze, tradizioni e consuetudini, ed a Lui dare Gloria per la Grazia del Suo Amore per l’Umanità.

 

 

Seconda parte: Territorio, Cittadini ed Organi di Governo.

 

ARTICOLO 13

Il territorio del Principato di New Malta” (ubicato alle coordinate: Southern Lat: 73.12º S Long: 104.84º W – Southern Lat: 73. 36° S Long: 104. 34°; indicato convenzional-mente su Wikipedia alle coordinate: 73° 7’ 48” S,  105° 6’ 0”W,  isola precedentemente denominata “Burke Island”, che dall’11 febbraio 2013 è stata modificata in “New Malta Island”, come comunicato alle N.U.), è stato ricevuto in  donazione dal Sovereign Order of Saint John of Jerusalem *World Confederation*, per particolari meriti; tale fatto viene determinato ed ufficializzato al paragrafo BB (pag. 101) della Sentenza Arbitrale del T.C.I. (10-06-2013 resa esecutiva il 05-03-2014) a valere negli Stati firmatari della Convenzione di New York del 10-06-1958.

 

ARTICOLO 14

Sul proprio territorio, e su eventuali enclavi ovvero dirette ed indirette dipendenze, il Principato esercita la propria Sovranità, nonche’ su tutti i possedimenti dei Cavalieri del S.O.S.J.J. *World Confederation*, qualora questi non dovessero avere eredi cui lasciare i propri beni, oltre quelli donati, con riferimento alle Normative Internazionali.

 

ARTICOLO 15

Viene Costituita, quale capitale del Principato di New Malta, la Station of Knights. Le sedi: Magistrali, istituzionali e di rappresentanza per pubbliche relazioni del S.O. nel mondo, vengono considerate a tutti gli effetti dipendenze dirette.

 

ARTICOLO 16

Nel Principato tutti hanno diritto alla vita e all’integrità fisica, alla difesa dei propri diritti ed all’obbligo dei propri doveri. Nessuno potrà mai essere sottoposto a tortura, a pena di morte, a trattamenti inumani o degradanti, ad eseguire un lavoro forzato o obbligatorio, ad essere ridotto in schiavitù o servitù; bensì tutti hanno diritto ad un’esistenza decorosa ed ai benefici di Legge, anche alla previdenza sociale ed all’assistenza sanitaria. La legge provvede alla protezione dei lavoratori, all’assistenza dei poveri e ad un sistema di assicurazione globale. Tutti hanno diritto alla libertà e alla sicurezza personale, di circolare liberamente nel territorio del Principato e di fissare la propria residenza ovunque nel mondo; alla libertà di parola e di espressione in ogni forma, al rispetto e al segreto della propria corrispondenza e delle altre forme di comunicazione con mezzi non vietati dalla legge; alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

 

ARTICOLO 17

Tutte le religioni, le cui dottrine o riti non siano segreti, sono libere; senza nessun pregiudizio, malgrado la diversità della Religione di Stato, tutti sono eguali di fronte alla legge. Ogni Cittadino e/o residente è libero ed ha il diritto di professare la propria fede e di manifestarla attraverso il culto, l’insegnamento, la pratica, l’osservanza, etc., sia individualmente che collettivamente, in privato o in pubblico, e di cambiare la propria religione o credo. A tal proposito si specifica che possono essere prescritte dalla legge alcune limitazioni, indispensabili per la sicurezza del Principato, ovvero necessarie nell’interesse dell’ordine costituzionale, della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della salute pubblica, della morale pubblica, della protezione di diritti e libertà garantiti ad ognuno dalla presente Carta Costituzionale.

 

ARTICOLO 18

I Cittadini e/o i residenti devono contribuire al bene comune ed agli oneri pubblici proporzionatamente alle proprie risorse e secondo i propri mezzi. Non può essere imposto nessun contributo sotto nessuna forma di imposta, diritto o tassa di qualsiasi genere, se non in base alle norme di legge e queste non possono avere effetto retroattivo, se non a partire dalla data della presentazione del relativo Decreto. In ogni caso, tutte le imposte, i diritti e le tasse di qualsiasi genere non possono essere insostenibili o proibitive, stante il principio della contribuzione proporzionata, appunto “secondo i propri mezzi”.

 

ARTICOLO 19

Ogni Cittadino e/o residente ha il diritto di esercitare qualsiasi professione o di dedicarsi a qualsiasi occupazione, impresa o commercio, come, quando e nei modi previsti dalla Legge. Tutti sono uguali davanti alla legge, alla pubblica amministrazione ed alla giustizia e tutti hanno diritto ad eguale protezione e trattamento. A chiunque è assicurato il godimento dei diritti e delle libertà previsti dalla presente Carta Costituzionale, senza alcuna diretta o indiretta discriminazione, a causa della razza, della religione, della lingua, del sesso, delle convinzioni politiche o di altra natura, della origine nazionale e sociale, della nascita, del colore, della ricchezza, della classe sociale o di qualsiasi altro motivo, a meno d contrarie disposizioni fissate nella presente o in specifiche Leggi. Ciascun cittadino ha il diritto di voto in qualsiasi elezione indetta in virtù della Costituzione o delle leggi elettorali suddette.

 

ARTICOLO 20

Il Gran Maestro del S.O.S.J.J. *World Confederation*, che viene eletto in “Sinodo Equestre”, con nomina magistrale secondo le antiche regole e i codici dell’Ordine, è il Principe Sovrano ed il Capo dello Stato che esercita il suo diritto al potere e la sua Sovranità in conformità alle disposizioni della presente Carta Costituzionale e delle altre leggi, con il trattamento di Sua Altezza Serenissima (S.A.S.). La Sua persona non è soggetta alla giurisdizione e non è giuridicamente responsabile.

 

ARTICOLO 21

Il Principe Regnante ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario; rappresenta lo Stato in tutti i suoi rapporti con gli Stati esteri e con gli altri soggetti di diritto internazionale, per le relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, che esercita attraverso la Segreteria di Stato, senza pregiudizio dell’eventuale concorso del Governo responsabile. Ogni Decreto o Legge, agli effetti della sua validità, deve essere ratificato da S.A.S. Il Suo mandato dura “a vita”, durante il periodo di eventuale “Sede vacante”, gli stessi poteri appartengono al più anziano dei due Vice Presidenti.

ARTICOLO 22

I Vice Presidenti devono avere il grado di Luogotenente, sostituiscono il Principe Regnante in Sua assenza od impossibilità a presenziare. A loro viene limitata la ratifica per la validità dei Decreti e delle Leggi, che rimane pertanto prerogativa di S.A.S. Soltanto durante il periodo di eventuale “Sede vacante”, qualora ci fossero particolari urgenze o scadenze, il Vice Presidente più anziano provvederà appunto alle ratifiche legislative.

 

ARTICOLO 23

Il Segretario di Stato dovrà avere un minimo grado quale Gran Balì d’Ambasceria del S.O.S.J.J. *World Confederation*, ovvero essere un Politico di Stato o un Diplomatico di carriera. Collabora direttamente con il Principe Regnante per le relazioni diplomatiche e si adopera quale guardasigilli.  E’ nominato direttamente da S.A.S. per il tempo necessario e la stessa persona può sempre essere nominata di nuovo.

 

ARTICOLO 24

Il Gran Consiglio è formato dal Principe Regnante, dai Vice Presidenti, dal Segretario di Stato e dai Delegati Continentali, Statali, etc., questi fino ad un massimo di 20 membri. Ha compiti principali di controllo sui territori, di consulenza e nei rapporti tra gli Stati, le Organizzazioni Internazionali ed in questi. E’ altresì del Gran Consiglio la competenza generale sulle controversie tra gli Enti del Principato, tra i Cavalieri del S.O., tra i nobili.

 

ARTICOLO 25

Il Consiglio Magistrale è composto dal Principe Regnante, dai Vice Presidenti, dal Segretario di Stato e dai Membri del “Senato” (meglio indicato quale “Camera Alta”), e questi fino ad un numero massimo di 40 elementi. E’ l’organo legislativo, esecutivo ed amministrativo del Principato, opera attraverso Ministeri, “Commissioni”, ed altri organismi onde adoperarsi per una maggiore attività politica e governativa.

Il Consiglio Straordinario di Stato, come lo stesso recita, è una istituzione straordinaria che il Principe Regnante può convocare in determinate occasioni. Le decisioni determinate sono inappellabili giacchè, a maggioranza semplice, vengono deliberate in pratica dai rappresentanti di tutti i poteri dello Stato. Infatti S.A.S. convoca di diritto: i Vice-Presidenti, il Segretario di Stato, il Presidente del Gran Consiglio, il Presidente del Consiglio Magistrale, il Gran Cancelliere (se nominato) ovvero il Capo delegato della Diplomazia, i Presidenti degli organismi Giudiziari, cioè della Camera Civile e Penale, della Camera Arbitrale, e della Camera dei Diritti e Doveri. Tutti questi con diritto di voto, mentre possono essere invitati esperti, periti, etc., qualora reputati necessari, quali consulenti, ma senza nessun diritto di voto.

Terza parte: Poteri giudiziari, fiscali, amministrativi.

 

ARTICOLO 26

Tutta la giurisdizione è esercitata in nome di S.A.S. e del Popolo da giudici all’uopo nominati dal Principe Regnante, su segnalazione del Consiglio Magistrale. Le cariche non possono avere una durata superiore ai 3 anni, ma possono essere rinnovate per un massimo di altre 2 legislature. Le decisioni dei giudici sono redatte in forma di sentenza e vengono appunto emanate “in nome del Principe e del Popolo”.

Nell’esercizio del proprio ufficio giudiziario, all’interno dei limiti legali della loro competenza e nel procedimento giudiziario, i giudici sono indipendenti. Essi devono motivare le loro decisioni e le loro sentenze.

I giudici di tutte le Camere e delle Corti (cioè dei Tribunali del Principato) hanno il riconoscimento del loro status, siano questi giudicanti che inquirenti.

 

ARTICOLO 27

Camera Civile e Penale, Camera Arbitrale e Camera dei Diritti e dei Doveri sono i tre “Tribunali” del Principato di primo grado che determinano ognuno il proprio settore:

  1. Camera Civile e Penale: esercita la giurisdizione sia civile che penale circoscritta ai cittadini, ai residenti ed agli eventuali operatori abituali;
  2. Camera Arbitrale: si occupa di dirimere il contenzioso tra cittadini, residenti ed operatori abituali da una parte e stranieri (siano essi persone fisiche, giuridiche, organizzazioni od altro), dall’altra, secondo il Diritto Internazionale ed in particolare disposto dalla Convenzione di New York del 1958;
  3. Camera dei Diritti e Doveri: esercita la giurisdizione relativa ai diritto tributario ed a quello amministrativo, nonché si occupa del rispetto dei Diritti Umani, dei diritti e doveri dei singoli cittadini, residenti ed operatori abituali (siano essi persone fisiche, giuridiche, organizzazioni od altro) rispetto alla comunità, al governo, alle istituzioni, e queste rispetto la Comunità internazionale; su espressa richiesta di altri tribunali o organi di Stato, offre specifici pareri di costituzionalità sulle Leggi, sui Decreti, sui Trattati, sulle Convenzioni, etc.

 

ARTICOLO 28

La Corte d’Appello svolge l’attività di vigilanza e supervisione sull’amministrazione della giustizia di primo grado ed esercita il potere disciplinare sia sui giudici che sui funzionari non giudici; svolge la funzione di istanza di secondo grado di tutte le Camere.

 

ARTICOLO 29

La Corte Suprema di Giustizia esercita il potere disciplinare su membri della Corte d’Appello nonché si occupa dei ricorsi relativi alle questioni disciplinari dei funzionari delle Camere aventi la qualifica di giudice; svolge altresì la funzione di istanza di terzo grado finale di tutti i giudizi, secondo gli i relativi Codici ed appositi regolamenti.

Una apposita sezione di questa istituzione, su nomina diretta del Principe Regnante su indicazione e parere del “Consiglio Straordinario di Stato”, si occupa del diritto pubblico per la protezione dei diritti costituzionalmente garantiti, per il regolamento dei conflitti di competenza tra le Camere, le Corti, e le autorità amministrative. Nella sua competenza opera anche come Corte di giustizia in materia elettorale e disciplinare per i membri del Governo; inoltre ricade su di essa l’esame della costituzionalità delle leggi e dei trattati internazionali nonché sulla legittimità dei regolamenti del Governo; in queste materie decide con potere di cassazione.

 

ARTICOLO 30

Le nomine dei Giudici e degli eventuali funzionari, devono essere effettuate da una apposita Commissione su un elenco dei candidati che ne hanno fatto domanda o che i loro nomi sono stati presentati dal Gran Consiglio ovvero dal Consiglio Magistrale, a maggioranza, per scrutinio palese. Detta Commissione è composta dal Principe Regnante, che detiene la presidenza, dai Vice-Presidenti, dal Gran Cancelliere Generale del S.O.S.J.J. (qualora mancasse questa figura, dal Segretario di Stato) e da 5 esperti, anche non cittadini, in materie giuridiche. In qualunque caso nel quale non si potessero determinare le nomine, S.A.S. potrà convocare il “Consiglio Straordinario di Stato”.

 

ARTICOLO 31

La giurisdizione ordinaria viene esercitata in primo grado dalle Camere, in secondo grado dalla Corte d’Appello e in terzo grado dalla Corte Suprema di Giustizia. La composizione dei tribunali è monocratica per il primo grado, collegiale per i gradi successivi.

L’organizzazione delle Camere e delle Corti, i codici, i regolamenti, la procedura, il tariffario forense, le spese legali, i luoghi, gli orari, e quanto altro, sono determinati da apposite Leggi. In primo grado, funzionari non giudici delle Camere, all’uopo preparati adeguatamente, possono giudicare su specifiche materie, con decreto a tempo limitato. Un Giudice nominato rimane in carica fino al giuramento del suo successore.

 

ARTICOLO 32

L’Assistenza Legale, per il Principato di New Malta, è esplicata dall’Avvocatura dello Stato (costituita da liberi professionisti di chiara fama nominati dal Principe Regnante) e per il Sovrano Ordine, dal Gran Cancelliere Generale.

 

ARTICOLO 33

Nessuno è colpevole, ovvero può essere obbligato a fare o non fare qualcosa etc., fino a sentenza definitiva, passata in giudicato ovvero espressa disposizione di Legge. Chiunque, assolto o condannato per un determinato reato, non può essere nuovamente processato per il medesimo reato.

 

ARTICOLO 34

Il Principato non prevede nessuna applicazione dell’istituto del condono o dell’amnistia, è fatta però salva la facoltà a S.A.S. il Principe Regnante di valutare, determinare concedere la grazia (o stabilire misure alternative) sulla base delle sentenze definitive decretate dalle Camere e dalle Corti.

 

ARTICOLO 35

Viene determinato lo studio, la predisposizione e la stesura di appositi codici giuridici, norme di attuazione, regolamenti e quanto opportuno agli effetti di rendere perfettamente operativo l’ordinamento Legale dello Stato.

 

Norme Transitorie e Disposizioni Finali.

 

  1. La presente Carta Costituzionale prevede una durata temporanea, fino alla stesura di quella maggiormente adeguata alle effettive, sostanziali necessità dello Stato. Il Principe Regnante, sentito il Gran Consiglio ed il Consiglio Magistrale, convocherà all’uopo il Consiglio Straordinario di Stato, appunto per la relativa approvazione e votazione della Costituzione definitiva.
  2. Tutte le leggi, i regolamenti ed i decreti che si pongono in contrasto con una disposizione della presente Carta Costituzionale, sono dichiarate inefficaci ed abrogate. Tutte le eventuali disposizioni legali difformi dallo spirito di questa legge fondamentale, saranno sottoposte a una revisione che le renda conformi alla Costituzione.
  3. La presente Carta Costituzionale entra immediatamente in vigore.
  4. Le autorità legislative, esecutive e giudiziarie del Principato sono tenute ad assicurare, secondo le proprie rispettive competenze, le disposizioni della presente Carta Costituzionale. Si esorta il Consiglio Magistrale a presentare le leggi previste in questa Costituzione con la maggior rapidità possibile, armonizzandole con le disposizioni ivi inserite.
  5. A.S. il Principe Regnante, dichiara, promette e conferma che il Principato si riterrà vincolato al rispetto delle rispettive norme di diritto internazionale generale.

 

Malta, 01.06.2014

 

S.A.S.

Cesare S. Fussone