Organi Giudiziari

Tribunali e Camere Giudiziarie

Il . Inserito in Governo

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Dalla Terza parte: Poteri giudiziari, fiscali, amministrativi della Carta Costituzionale

ARTICOLO 26

Tutta la giurisdizione è esercitata in nome di S.A.S. e del Popolo da giudici all’uopo nominati dal Principe Regnante, su segnalazione del Consiglio Magistrale. Le cariche non possono avere una durata superiore ai 3 anni, ma possono essere rinnovate per un massimo di altre 2 legislature. Le decisioni dei giudici sono redatte in forma di sentenza e vengono appunto emanate “in nome del Principe e del Popolo”.

Nell’esercizio del proprio ufficio giudiziario, all’interno dei limiti legali della loro competenza e nel procedimento giudiziario, i giudici sono indipendenti. Essi devono motivare le loro decisioni e le loro sentenze.

I giudici di tutte le Camere e delle Corti (cioè dei Tribunali del Principato) hanno il riconoscimento del loro status, siano questi giudicanti che inquirenti.

 

ARTICOLO 27

Camera Civile e Penale, Camera Arbitrale e Camera dei Diritti e dei Doveri sono i tre “Tribunali” del Principato di primo grado che determinano ognuno il proprio settore:

  1. Camera Civile e Penale: esercita la giurisdizione sia civile che penale circoscritta ai cittadini, ai residenti ed agli eventuali operatori abituali;
  2. Camera Arbitrale: si occupa di dirimere il contenzioso tra cittadini, residenti ed operatori abituali da una parte e stranieri (siano essi persone fisiche, giuridiche, organizzazioni od altro), dall’altra, secondo il Diritto Internazionale ed in particolare disposto dalla Convenzione di New York del 1958;
  3. Camera dei Diritti e Doveri: esercita la giurisdizione relativa ai diritto tributario ed a quello amministrativo, nonché si occupa del rispetto dei Diritti Umani, dei diritti e doveri dei singoli cittadini, residenti ed operatori abituali (siano essi persone fisiche, giuridiche, organizzazioni od altro) rispetto alla comunità, al governo, alle istituzioni, e queste rispetto la Comunità internazionale; su espressa richiesta di altri tribunali o organi di Stato, offre specifici pareri di costituzionalità sulle Leggi, sui Decreti, sui Trattati, sulle Convenzioni, etc.

 

ARTICOLO 28

La Corte d’Appello svolge l’attività di vigilanza e supervisione sull’amministrazione della giustizia di primo grado ed esercita il potere disciplinare sia sui giudici che sui funzionari non giudici; svolge la funzione di istanza di secondo grado di tutte le Camere.

 

ARTICOLO 29

La Corte Suprema di Giustizia esercita il potere disciplinare su membri della Corte d’Appello nonché si occupa dei ricorsi relativi alle questioni disciplinari dei funzionari delle Camere aventi la qualifica di giudice; svolge altresì la funzione di istanza di terzo grado finale di tutti i giudizi, secondo gli i relativi Codici ed appositi regolamenti.

Una apposita sezione di questa istituzione, su nomina diretta del Principe Regnante su indicazione e parere del “Consiglio Straordinario di Stato”, si occupa del diritto pubblico per la protezione dei diritti costituzionalmente garantiti, per il regolamento dei conflitti di competenza tra le Camere, le Corti, e le autorità amministrative. Nella sua competenza opera anche come Corte di giustizia in materia elettorale e disciplinare per i membri del Governo; inoltre ricade su di essa l’esame della costituzionalità delle leggi e dei trattati internazionali nonché sulla legittimità dei regolamenti del Governo; in queste materie decide con potere di cassazione.

 

ARTICOLO 30

Le nomine dei Giudici e degli eventuali funzionari, devono essere effettuate da una apposita Commissione su un elenco dei candidati che ne hanno fatto domanda o che i loro nomi sono stati presentati dal Gran Consiglio ovvero dal Consiglio Magistrale, a maggioranza, per scrutinio palese. Detta Commissione è composta dal Principe Regnante, che detiene la presidenza, dai Vice-Presidenti, dal Gran Cancelliere Generale del S.O.S.J.J. (qualora mancasse questa figura, dal Segretario di Stato) e da 5 esperti, anche non cittadini, in materie giuridiche. In qualunque caso nel quale non si potessero determinare le nomine, S.A.S. potrà convocare il “Consiglio Straordinario di Stato”.

 

ARTICOLO 31

La giurisdizione ordinaria viene esercitata in primo grado dalle Camere, in secondo grado dalla Corte d’Appello e in terzo grado dalla Corte Suprema di Giustizia. La composizione dei tribunali è monocratica per il primo grado, collegiale per i gradi successivi.

L’organizzazione delle Camere e delle Corti, i codici, i regolamenti, la procedura, il tariffario forense, le spese legali, i luoghi, gli orari, e quanto altro, sono determinati da apposite Leggi. In primo grado, funzionari non giudici delle Camere, all’uopo preparati adeguatamente, possono giudicare su specifiche materie, con decreto a tempo limitato. Un Giudice nominato rimane in carica fino al giuramento del suo successore.

 

ARTICOLO 32

L’Assistenza Legale, per il Principato di New Malta, è esplicata dall’Avvocatura dello Stato (costituita da liberi professionisti di chiara fama nominati dal Principe Regnante) e per il Sovrano Ordine, dal Gran Cancelliere Generale.

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